Si realizzerebbe dunque un capovolgimento della precetto tra cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti altresì quando manchi sia dubbia oppure contraddittoria la prova positiva del l’candore dell’incolpato. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, cosa si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno https://www.avvocatopenalistanapoli.com/consulenza-diritto-assicurativo.html