Nell'albo professionale vi è un ruolo specifico ove sono iscritti tali soggetti, così quanto nonostante i enti ossia i professori universitari di materie giuridiche; questi ultimi possono esercitare la testimonianza privo di alcuna incompatibilità. Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 - in esecuzione della direttiva dell'Miscuglio Europea n. 98/5/CE https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index.php??start=200